Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina (decorrenza dal 01/01/2019)

Esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina

Descrizione

A decorrere dal 1/1/2016 viene ripristinato il criterio contenuto nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9/1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina (vedi file in allegato nella colonna qui a destra).

L'esenzione IMU viene estesa inoltre ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

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Ultimo aggiornamento: 12 Dicembre 2024, 9:10