L’installazione anche temporanea di mezzi pubblicitari è subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione stabilita ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 285/92.
L’autorizzazione ha validità per il tempo richiesto.
L’ente competente al rilascio dell’autorizzazione al quale va indirizzata la richiesta è l’ente proprietario della strada, fatto salvo il caso il caso in cui l’installazione del mezzo pubblicitario ricada all’interno dei centri abitati, ove l’ente competente al rilascio è comunque il Comune, il quale rilascia l’autorizzazione acquisito il nulla osta dell’ente proprietario.
Provvedimento sostituibile con una dichiarazione dell'interessato No
Categoria del servizio
A chi è rivolto
A chi intende istallare plance pubblicitarie temporanee.
A chi intende istallare plance pubblicitarie temporanee.
Come fare
Occorre inviare la richiesta tramite apposito modulo. La richiesta può essere consegnata/inviata: direttamente all'ufficio Multifunzione del Comune tramite pec tramite invio di raccomandata all'indirizzo Comune di Sala Baganza, via Vittorio Emanuele II, n.34
Occorre inviare la richiesta tramite apposito modulo.
La richiesta può essere consegnata/inviata:
- direttamente all'ufficio Multifunzione del Comune
- tramite pec
- tramite invio di raccomandata all'indirizzo Comune di Sala Baganza, via Vittorio Emanuele II, n.34
Cosa serve
Compilare modulistica allegata
Compilare modulistica allegata
Cosa si ottiene
L'autorizzazione richiesta
L'autorizzazione richiesta
Tempi e scadenze
2022 04 gen
Apertura iscrizioni
2022 04 feb
Termine presentazione domande
2022 02 mar
Pubblicazione graduatorie
2022 02 apr
Perfezionamento domande
Accedi al servizio
Canale fisico
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Costi
- n. 2 marche da bollo da € 16,00: da apporre una sulla domanda ed una sull’autorizzazione rilasciata (oppure modulo di assolvimento imposta di bollo per trasmissione telematica);
- diritti di segreteria, ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 157 del 09/11/2017 (€ 20,00 per rinnovo o nuovo atto senza necessità di sopralluogo; € 40,00 con necessità di sopralluogo o istruttoria tecnica o richiesta di pareri);
- cauzione per l’eventuale rimozione in danno pari ad € 100,00, la cui ricevuta dovrà essere rimessa all’Ufficio competente il rilascio;
- il richiedente dovrà inoltre versare al concessionario ICA SRL l’importo relativo al Canone Unico (già imposta sulla pubblicità), ai sensi del Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 28/01/2021, che sarà comunicato dall’ufficio dopo la presentazione della domanda;
Modalita di pagamento
Tutti i pagamenti (diritti di segreteria e cauzione) possono essere effettuati:
- tramite la piattaforma PagoPA,
- tramite versamento su c/c bancario IBAN: IT23C0623065891000056630110. Canone Unico: concessionaria riscossione Canone Unico per il Comune di Sala Baganza: ICA SRL sede legale: Via Gaetano Doninzetti n.1 – Roma. sede amministrativa: Viale Italia n. 136 - 19124 La Spezia (SP) / tel. 0187-52281 / fax 0187-509266 ufficio di zona: Via Giacomo Leopardi 12 - 43044 Collecchio(PR) / tel. 0521-806895.
Ulteriori informazioni
Note
- qualora l’installazione del mezzo pubblicitario sia prevista su strade di proprietà di altri enti (SP n. 15, corrispondente a Via Marconi, Via Maestri e Via Provinciale, e SP n. 58, corrispondente a Via Are e Via Collecchio) e collocata all’interno dei centri abitati, deve essere presentata domanda di autorizzazione utilizzando gli allegati modelli “modulo domanda mezzi pubblicitari temporanei” e “modulo richiesta nulla osta”;
- qualora l’installazione del mezzo pubblicitario sia prevista su strade di proprietà di altri enti (SP n. 15 e S.P. n. 58) e collocata all’esterno dei centri abitati, deve essere presentata domanda direttamente all’ente proprietario della strada (Provincia di Parma).
- L’esposizione dei mezzi pubblicitari è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione cui si riferisce, oltreché alla settimana precedente.
- I cartelli dovranno essere rimossi non oltre un giorno dopo la fine della manifestazione pubblicizzata, a cura e spese del richiedente, il quale costituisce cauzione per l’importo di € 100,00 per l’eventuale rimozione in danno.
- E’ vietata l’apposizione dei cartelli pubblicitari sul bordo dei marciapiedi, dei cigli stradali, nelle intersezioni stradali e sugli alberi.
- Dovranno essere rispettate le norme di cui all’artt. 23 e 26 del Nuovo Codice della Strada di cui all’art. 51- decimo comma – del relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione, pena l’applicazione delle sanzioni previste all’art. 23 – dodicesimo comma – del Nuovo Codice della Strada. Dovranno essere rispettate le norme di cui al soprarichiamato Regolamento per l’installazione dei mezzi pubblicitari in vista delle strade provinciali, con particolare riferimento all’art. 25 – pubblicità temporanea, ed al parere di competenza dell’ente proprietario della strada, pena l’applicazione delle sanzioni ivi comprese.
Riferimenti normativi
D.LGS. 285/92; DPR 495/1992; Regolamento Urbanistico Edilizio.Link utili
Ente
Ufficio responsabile
Responsabile
Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia
Documenti collegati
Ultimo aggiornamento: 20 Giugno 2024, 9:30