Autorizzazioni paesaggistiche

  • Servizio attivo

A domanda

Descrizione

L’autorizzazione paesaggistica è atto necessario per procedere alla trasformazione edilizia dello stato dei luoghi e dell’aspetto esteriore degli edifici in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico ex parte III del D.Lgs. 42/2004, e subordina il rilascio di Permessi di costruire, l’efficacia di SCIA ovvero di CIL, o di altri atti di assenso comunque denominati abilitativi di interventi edilizi. Beni oggetto di tutela: Sono beni oggetto di tutela gli immobili e le aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142 del D.Lgs. n° 42/2004, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157 D.Lgs. N° 42/2004.
 
Nel territorio comunale, sono oggetto di tutela:
  • le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; 
  • le ville, i giardini e i parchi, non già diversamente tutelati dal Codice dei Beni culturali, che si distinguono per la loro non comune bellezza; 
  • i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
  • le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze;
  • i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
  • i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
  • i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, Commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
  • le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
  • le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; 
  • le zone di interesse archeologico. La disposizione di cui ai punti precedenti, con l'eccezione dei parchi e delle riserve nazionali e delle zone umide, non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985: o erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B; o erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate.
Provvedimento sostituibile con una dichiarazione dell'interessato No

A chi è rivolto

A chi è destinato: Interventi soggetti I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Interventi non soggetti Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a) l'individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale, non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159: a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio; c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

A chi è destinato: Interventi soggetti I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Interventi non soggetti Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a) l'individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale, non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159: a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio; c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Come fare

La pratica può essere trasmessa in formato cartaceo, ovvero per via telematica (nei procedimenti da inoltrare allo Sportello Unico Attività Produttive è comunque obbligatorio) utilizzando la PEC.

La pratica può essere trasmessa in formato cartaceo, ovvero per via telematica (nei procedimenti da inoltrare allo Sportello Unico Attività Produttive è comunque obbligatorio) utilizzando la PEC.

Cosa serve

Via telematica (nei procedimenti da inoltrare allo Sportello Unico Attività Produttive è comunque obbligatorio) utilizzando la PEC: in relazione alla necessità di garantire l'istruttoria da parte dell'ufficio tecnico nonché il diritto di accesso agli atti a chi potrà farne richiesta successivamente, si richiede che copia cartacea completa della documentazione inoltrata a mezzo PEC, possibilmente entro la settimana dalla trasmissione telematica, sia depositata all'ufficio protocollo comunale.   Copia cartacea:  deve essere depositata unitamente alla stampa della ricevuta attestante l'avvenuta trasmissione della medesima per via telematica e corredata dell'attestazione da redigere utilizzando l'allegato modello "Autodichiarazione deposito documentazione cartacea". Naturalmente tale procedura non influisce sulle tempistiche di conclusione del procedimento, che decorrono, ai sensi di legge, dalla data di ricevimento delle documentazioni anche se per via telematica. La domanda deve essere presentata su apposito modulo scaricabile da questo procedimento completa dei documenti in esso indicati. Per il procedimento semplificato la domanda e la relazione sono conformi alla modulistica approvata con DPR 13/02/2017, n.31.

Via telematica (nei procedimenti da inoltrare allo Sportello Unico Attività Produttive è comunque obbligatorio) utilizzando la PEC:
in relazione alla necessità di garantire l'istruttoria da parte dell'ufficio tecnico nonché il diritto di accesso agli atti a chi potrà farne richiesta successivamente, si richiede che copia cartacea completa della documentazione inoltrata a mezzo PEC, possibilmente entro la settimana dalla trasmissione telematica, sia depositata all'ufficio protocollo comunale.
 
Copia cartacea:
 deve essere depositata unitamente alla stampa della ricevuta attestante l'avvenuta trasmissione della medesima per via telematica e corredata dell'attestazione da redigere utilizzando l'allegato modello "Autodichiarazione deposito documentazione cartacea". Naturalmente tale procedura non influisce sulle tempistiche di conclusione del procedimento, che decorrono, ai sensi di legge, dalla data di ricevimento delle documentazioni anche se per via telematica. La domanda deve essere presentata su apposito modulo scaricabile da questo procedimento completa dei documenti in esso indicati. Per il procedimento semplificato la domanda e la relazione sono conformi alla modulistica approvata con DPR 13/02/2017, n.31.

Cosa si ottiene

L'autorizzazione.

L'autorizzazione.
Tempi e scadenze

L'Amministrazione comunale deve verificare se ricorrono i presupposti di rilascio dell’autorizzazione, a richiedere le eventuali integrazioni ed a formulare la proposta, con richiesta di parere, alla competente Soprintendenza, entro 40 gg. dal ricevimento dell’istanza in caso di procedimento ordinario ed entro 25 gg. in caso di procedimento semplificato, dandone contestualmente avviso all’interessato (comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. n° 241/1990). La Soprintendenza per i Beni architettonici e il Paesaggio di Parma e Piacenza deve formulare il parere di competenza entro 45 gg. dal ricevimento degli atti in caso di procedimento ordinario ed entro 20 gg. in caso di procedimento semplificato. Il Comune rilascia o nega l'autorizzazione entro 60 gg. dal ricevimento degli atti da parte della Soprintendenza in caso di procedimento ordinario, e nei 10 gg. successivi al rilascio del parere favorevole da parte della Soprintendenza in caso di procedimento semplificato.

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

Validità documenti rilasciati

L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Costi

  • marca da bollo da 16 € da apporre sulla domanda;
  • pagamento dei diritti di segreteria come da delibera allegata; 
  • diritti istruttori degli enti eventualmente coinvolti nel procedimento (Suap, Soprintendenza per i BB.AA.);
  • marca da bollo da € 16,00 da apporre sull’autorizzazione in sede di ritiro

Modalita di pagamento

Il pagamento dei diritti di segreteria riferiti ai diversi atti deve essere effettuato con una delle seguenti modalità:
  • online
  • a mezzo posta: numero conto 16338436 intestato a Comune di Sala Baganza; 
  • a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente acceso le cui coordinate bancarie sono: codice IBAN IT51N0760112700000016338436 intestato a Comune di Sala Baganza. Nei documenti di pagamento dovrà essere indicata la causale di versamento come segue: "diritti di segreteria per ........", con precisazione del tipo di certificato/atto richiesto (es. Scia, PdC, CDU, ecc., seguito dal nominativo del richiedente il certificato differente da chi effettua il pagamento).

Ulteriori informazioni

Note
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere informazioni relative ai procedimenti in corso: Domanda all'ufficio di competenza

Riferimenti normativi
D.Lgs. N° 42/2004, art. 146
DPCM 12 dicembre 2005
DPR 13/02/2017, n.31

Link utili
Pagamento online: https://portale-sala-baganza.entranext.it/pagamenti/pagamenti-spontanei

Ente
Comune di Sala Baganza

Municipio del Comune di Sala Baganza - sede

IL municipio è l'edificio destinato ad essere sede degli uffici (o parte degli uffici) di un'amministrazione comunale, nonché dell'aula per le sedute del consiglio.

Via Vittorio Emanuele II, 34, Sala Baganza, PR, Italia

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Ufficio responsabile
Edilizia privata

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lunedì: chiuso
martedì: dalle 8:30 alle 13:00
mercoledì: chiuso
giovedì: dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:00
venerdì: chiuso
sabato: chiuso

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Responsabile
Competenze

Responsabile dell'area urbanistica-servizi pubblici-SUE-gestione ordinaria del patrimonio

Documenti collegati

Diritti di segreteria
Altri documenti pubblici

Diritttisegreteria dlg 00157 09 11 2017 6894 2708.pdf

Istanza di autorizzazione paesaggistica - presentazione procedura semplificata
Modulistica

Istanza di autorizzazione paesaggistica - presentazione procedura semplificata

Istanza di autorizzazione paesaggistica procedimento ordinario
Modulistica

Istanza di autorizzazione paesaggistica procedimento ordinario

Modulo assolvimento imposta di bollo
Modulistica

Modulo assolvimento imposta di bollo

Procura speciale per sottoscrizione digitale
Modulistica

Procura speciale per sottoscrizione digitale

Relazione paesaggistica semplificata
Modulistica

Relazione paesaggistica semplificata

Ultimo aggiornamento: 19 Giugno 2024, 10:15