L’installazione di mezzi pubblicitari è subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione stabilita ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 285/92 e del relativo Regolamento di esecuzione ai sensi degli articoli dal n. 47 al n. 59 del D.P.R., 16/12/1992 n° 495; Per mezzi pubblicitari collocati per periodi di tempo limitati e quindi temporanei (manifesti per feste, sagre, ecc.) valgono disposizioni diverse.
L'ente competente al rilascio dell’autorizzazione al quale va indirizzata la richiesta è l’ente proprietario della strada, fatto salvo il caso in cui l’installazione del mezzo pubblicitario ricada all’interno dei centri abitati, ove l’ente competente al rilascio è comunque il Comune, il quale rilascia l’autorizzazione acquisito il nulla osta dell’ente proprietario.
ATTENZIONE: A decorrere dal 1° Gennaio 2021 per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane il Canone Unico Patrimoniale di concessione.
Rinnovo autorizzazione mezzi pubblicitari Ai sensi dell’art. 53, c. 6 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 il provvedimento di autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari fissi con validità triennale è rinnovabile presentando specifica richiesta almeno 30 giorni prima rispetto alla scadenza e a condizione che il mezzo pubblicitario sia conforme per tipologia ed installazione a quello autorizzato originariamente ovvero, in caso contrario, deve provvedersi alla relativa rimozione a cura e spese del titolare.