Dichiarazione anagrafica di costituzione convivenza di fatto

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A domanda

Descrizione

La Legge n. 76/2016, in vigore dal 5 giugno 2016, prevede anche la disciplina delle convivenze di fatto (commi 36-65 dell’Art. 1).
In base alla nuova Legge sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto:
  1. hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);
  2. in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);
  3. ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);
  4. diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45); 
  5. successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
  6. inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45); 
  7. diritti del convivente nell’attività di impresa (art. 1 comma 46); h) ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48); 
  8. in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).
Provvedimento sostituibile con una dichiarazione dell'interessato No

A chi è rivolto

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Sala Baganza coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia. Nel caso in cui le stesse non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario  effettuare la necessaria variazione anagrafica. Gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione. La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di una unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull'atto di matrimonio.

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Sala Baganza coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia.
Nel caso in cui le stesse non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario  effettuare la necessaria variazione anagrafica.
Gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.
La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di una unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull'atto di matrimonio.

Come fare

Gli interessati, devono presentare all'ufficio Anagrafe del Comune di residenza dei conviventi, un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi unitamente alle copie dei documenti di identità.   E' necessario fissare un appuntamento.

Gli interessati, devono presentare all'ufficio Anagrafe del Comune di residenza dei conviventi, un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi unitamente alle copie dei documenti di identità.
 
E' necessario fissare un appuntamento.

Cosa serve

Un documento di identificazione.

Un documento di identificazione.

Cosa si ottiene

L'istituzione di una convivenza anagrafica

L'istituzione di una convivenza anagrafica
Tempi e scadenze

Immediato

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

Ulteriori informazioni

Note
SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO DI CONVIVENZA: DISCIPLINA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI
I conviventi di fatto hanno facoltà di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, la cui registrazione deve essere presentata presso le Strutture Territoriali ove è stata depositato la Dichiarazione di Convivenza, che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione: in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata autenticata. In caso di scrittura privata, un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme e attestare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. Ai fini dell’opponibilità ai terzi, i contratti di convivenza con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato devono essere trasmessi dal professionista al Municipio di residenza dei conviventi entro i successivi 10 giorni dall’avvenuta stipula. Modalità con le quali gli interessati possono ottenere informazioni relative ai procedimenti in corso: Rivolgersi all'Ufficio relazioni con il pubblico

Ente
Comune di Sala Baganza

Municipio del Comune di Sala Baganza - sede

IL municipio è l'edificio destinato ad essere sede degli uffici (o parte degli uffici) di un'amministrazione comunale, nonché dell'aula per le sedute del consiglio.

Via Vittorio Emanuele II, 34, Sala Baganza, PR, Italia

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Ufficio responsabile
Anagrafe

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  • Lunedì: dalle 8:00 alle 13:00
  • Martedì: dalle 8:00 alle 13:00
  • Mercoledì: dalle 8:00 alle 13:00
  • Giovedì: dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:00
  • Venerdì: dalle 8:00 alle 13:00
  • Sabato:  dalle 9:00 alle 12:00

 

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Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale
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Ultimo aggiornamento: 10 Giugno 2024, 8:43