Descrizione
Sono residenze turistico - alberghiere (RTA) e possono utilizzare la specificazione “residence” le strutture ricettive che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in unità abitative costituite da uno o più locali, fornite di servizio autonomo di cucina, camere o suite. La capacità ricettiva nelle residenze turistico - alberghiere può riguardare camere o suite (alloggi senza uso cucina) in misura non superiore al 40% del totale.
Il numero minimo di alloggi per entrambe le tipologie è di 7 unità.
Le strutture ricettive alberghiere/R.T.A. possono disporre di ristorante, bar ed altri servizi accessori, possono essere costituite da più immobili (dipendenze) ubicati nelle immediate vicinanze della casa madre (struttura principale) o da più strutture nello stesso immobile purché facciano riferimento per i servizi generali e per il servizio di ricevimento alla sede principale.
Le dipendenze non possono essere ubicate a una distanza di norma non superiore ai 100 m dalla casa madre e sono composte da almeno 4 alloggi.
Le strutture ricettive alberghiere/R.T.A. possono assumere le seguenti specificazioni aggiuntive:
- "motel" : sono strutture particolarmente attrezzate per l'alloggiamento e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni; qualunque sia il numero di stelle assegnato, assicurano uno standard minimo di servizi di autorimessa nonché servizi di primo intervento, di assistenza meccanica, rifornimento di carburante, ristorante o tavola calda e fredda, bar;
- "meublé" o "garni": forniscono il solo servizio di alloggio e normalmente di prima colazione, senza servizio di ristorazione interna;
- "centro benessere": sono dotate di impianti e attrezzature per fornire servizi specializzati per il relax ed il benessere psicofisico;
- "beauty farm": forniscono servizi specializzati finalizzati a cicli di trattamenti dietetici ed estetici;
- "villaggio-albergo": sono strutture caratterizzate dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso ed inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela;
- "centri congressi": sono dotate di strutture, attrezzature e servizi specializzati per l'organizzazione di manifestazioni congressuali e convegni;
- “residenza d’epoca”: le strutture ubicate in immobili assoggettati ai vincoli previsti dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, che siano ammobiliate prevalentemente con arredi d’epoca, possono assumere tale specificazione aggiuntiva.
Per le dipendenze, la classificazione non può essere superiore a quella della casa madre (struttura principale), né inferiore alla stessa di oltre un livello, fermo restando che il “superior” non è considerato un livello di classifica aggiuntivo, ma uno sdoppiamento del medesimo livello.
Le caratteristiche, i requisiti minimi e le modalità di esercizio che devono possedere le strutture ricettive, i criteri per poter utilizzare le specificazioni aggiuntive, la loro definizione e gli standard, ivi compresi requisiti tecnici, parametri, superfici e cubature, capacità ricettiva sono specificati nei relativi atti regionali.
L’esercizio dell’attività ricettiva alberghiera è subordinato all’iscrizione da parte del titolare o del gestore al Registro delle Imprese, al possesso da parte degli stessi soggetti dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza e alla non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, oltre che alla stipula, da parte del titolare o gestore, di un’assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti e al suo periodico rinnovo.
Con determinazione dirigenziale n. 14994 del 14 novembre 2007 la Regione Emilia Romagna ha approvato i marchi identificativi delle strutture ricettive alberghiere, nonché i marchi relativi alle specificazione tipologiche aggiuntive, stabilendo che i singoli marchi approvati sono associati alle specifiche definizioni di strutture ricettive alberghiere di cui alla LR 16/2004 e s.m.i. e Delibera di Giunta Regionale n. 916/2007 e s.m.i..