IMU

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L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati

Descrizione

NUOVA IMU 2020

La legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020) ha introdotto importanti novità per i tributi locali: con la finalità di semplificare la gestione dei tributi locali, ha eliminato il precedente assetto della I.U.C. che comprendeva le tre componenti tributarie (IMU – TASI – TARI), con la conseguente abolizione della TASI e l’istituzione della nuova IMU.

Pertanto con decorrenza dal 1° gennaio 2020, rimane la TARI, viene abolita la TASI e viene rinormata l’IMU.

 

Per quanto riguarda la “nuova IMU”,  resta confermata l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali dalla A/2 alla A/7) e le scadenze per i versamenti, del 16 giugno per l’acconto e del 16 dicembre per il saldo.

Per il solo anno 2020 la prima rata da corrispondere a titolo di acconto è pari al 50%  di quanto versato a titolo di IMU+TASI nell’anno 2019 (a condizioni immobiliari invariate e utilizzando le aliquote in vigore per l’anno 2019).

Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno sarà eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote adottate dal Comune entro il 31 luglio 2020 e delle evoluzioni in corso d’anno della situazione immobiliare e delle quote di proprietà.

A differenza di quanto previsto per gli anni 2018 e 2019, ritorna la scadenza del 30 giugno per la presentazione della dichiarazione IMU anno 2020.

 

 

Novità Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016)

 

Nuova disciplina del comodato gratuito a parenti entro il primo grado

A decorrere dal 01/01/2016 viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle di categoria A/1, A/8, A/9, concesse in comodato gratuito a parenti di primo grado (genitori/figli) che le utilizzino come propria abitazione principale sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodante deve risiedere nello stesso comune;

- il comodante non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia oltre alla propria abitazione principale (nello stesso Comune) non classificata in A/1, A/8, A/9;

- il comodato deve essere registrato;

Il possesso dei requisiti dovrà essere attestato mediante dichiarazione IMU da presentarsi entro il 30/06/2017.

 

Nuova disciplina terreni agricoli

A decorrere dal 1/1/2016 viene ripristinato il criterio contenuto nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9/1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina (vedi file in allegato nella colonna qui a destra).

L'esenzione IMU viene estesa inoltre ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

 

Nuova disciplina delle locazioni a canone concordato (Legge n. 431/98)

A decorrere dal 1/1/2016 per gli immobili locati a canone concordato, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta del 25%.

A chi è rivolto

L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

Come fare

MODALITÀ DI PAGAMENTO Il versamento dell’imposta dovuta per il corrente anno può essere effettuato: Utilizzando il modello F24 che è esente da commissioni per l’operazione di versamento; Utilizzando l’apposito bollettino postale (da richiedere presso gli uffici postali); Utilizzando altre modalità di pagamento che verranno eventualmente messe a disposizione. Nel caso di pagamento con modello F24 dovranno essere utilizzati i codici tributo IMU istituiti con Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n° 35/E del 12 aprile 2012 e n° 33/E del 21 maggio 2013.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il versamento dell’imposta dovuta per il corrente anno può essere effettuato:

  • Utilizzando il modello F24 che è esente da commissioni per l’operazione di versamento;
  • Utilizzando l’apposito bollettino postale (da richiedere presso gli uffici postali);
  • Utilizzando altre modalità di pagamento che verranno eventualmente messe a disposizione.


Nel caso di pagamento con modello F24 dovranno essere utilizzati i codici tributo IMU istituiti con Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n° 35/E del 12 aprile 2012 e n° 33/E del 21 maggio 2013.

Cosa serve

Importo da pagare.

Importo da pagare.

Cosa si ottiene

Effettuazione versamento.

Effettuazione versamento.
Tempi e scadenze

Due versamenti annuali.

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

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IL municipio è l'edificio destinato ad essere sede degli uffici (o parte degli uffici) di un'amministrazione comunale, nonché dell'aula per le sedute del consiglio.

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Documenti collegati

Domanda di rimborso Imu
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Regolamento IMU dal 2020 e delibera di approvazione
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Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina (decorrenza dal 01/01/2019)
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Esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina

Ultimo aggiornamento: 10 Giugno 2024, 13:00