E’ l’attestazione, da parte del pubblico ufficiale autorizzato, che la firma di atti è stata apposta in sua presenza dall`interessato, previa sua identificazione. Sono abilitati all`autenticazione un notaio, cancelliere, segretario comunale, il dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco.
Presso l’Anagrafe si autenticano le firme per: -
- istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare per la riscossione di benefici economici da parte di terzi (es. deleghe alla riscossione delle pensioni);
- istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare a privati (es. banche, assicurazioni..);
- atti in procedimenti penali;
- atti e dichiarazioni del venditore riferiti alla vendita di autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, trattori (è necessario avere: libretto di proprietà del mezzo, marca da bollo del valore vigente alla data della presentazione, dati dell'acquirente);
- le quietanze di pagamento (recarsi muniti di marca da bollo).