Contributo di costruzione - Normativa vigente sino al 30-9-2019 - Comune di Sala Baganza

CITTADINI E IMPRESE | Servizi e uffici | Edilizia privata | Contributo di costruzione - Normativa vigente sino al 30-9-2019 - Comune di Sala Baganza

Contributo di costruzione - Normativa vigente sino al 30-9-2019

Contributo di costruzione - Normativa vigente sino al 30-9-2019

Ai sensi della normativa nazionale (DPR 380/2001) e regionale (LR 15/2013) vigente, alcune tipologie d’intervento edilizio sottoposte a titolo edilizio abilitativo a costruire (SCIA e Permesso di Costruire), sono subordinate al preventivo pagamento del contributo sul costo di costruzione (già denominato contributo di concessione dalla legge 10/1997, la cosidetta “Bucalossi”), di cui all’art. 29 della L.R. 15/2013.

 

Il contributo di costruzione è dovuto per tutti gli interventi edilizi per i quali la legge non stabilisce esenzione; l’esenzione dal versamento del contributo di costruzione, ai sensi dell’art. 32 della L.R. 15/2013, è prevista per gli interventi edilizi cosidetti “minori” e per ulteriori interventi individuati dalla normativa, il tutto come risultante dal seguente elenco:

- gli interventi completamente liberalizzati ovvero sottoposti a deposito preventivo di CIL (comunicazione inizio lavori) di cui all’art. 7 della L.R. n. 15/2013, tra i quali sono ricompresi la manutenzione ordinaria,  straordinaria, le opere interne, ecc.;

- gli interventi anche residenziali da realizzare nel territorio rurale in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo professionale (in possesso di qualifica di IAP);

- gli interventi di manutenzione straordinaria e le opere interne aventi rilevanza strutturale e per quelli di restauro e risanamento conservativo;

- gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;

- gli interventi di ristrutturazione edilizia o di ampliamento in misura non superiore al 20 per cento della superficie complessiva di edifici unifamiliari;

- il frazionamento di unità immobiliari, qualora non sia connesso ad un insieme sistematico di opere edilizie che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e qualora non comporti aumento delle superfici utili e mutamento della destinazione d’uso con incremento delle dotazioni territoriali;

- gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici, ed i parcheggi pertinenziali realizzati nella quota obbligatoria richiesta dalla legge;

- gli interventi da realizzare in attuazione di norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

- i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche e installazioni relative alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all’uso razionale dell’energia, nel rispetto delle norme urbanistiche e di tutela dei beni culturali ed ambientali.

 
Modalità di corresponsione del contributo di costruzione 
Il contributo di costruzione deve essere versato al Comune contestualmente al deposito di DIA e SCIA, ovvero in sede di ritiro del Permesso di costruire.

Il contributo di costruzione comprende:

la quota dovuta per gli oneri di urbanizzazione primaria (U1) e secondaria (U2) – art. 30 L.R. 15/2013

il contributo dovuto sul costo di costruzione (cosidetto “contributo sul C.C.”) –  art. 31 L.R. 15/2013;

il contributo di costruzione per opere od impianti non destinati alla residenza (cosidetto “D+S”) – art. 34 L.R. 15/2013.

Il pagamento può avvenire in unica soluzione ovvero con modalità rateizzata secondo quanto stabilito dalla legge e dagli atti comunali vigenti, e quindi alle delibere di Consiglio Comunale n. 59 del 19.05.1998 e n. 76 del 30.11.1999.

La modalità di pagamento rateizzata prevede la corresponsione all’atto del deposito della SCIA ovvero del ritiro del Permesso di Costruire, del 50% dell’ammontare complessivo del contributo di costruzione (oltre alle eventuali ulteriori somme dovute), con contestuale deposito di garanzia economica (fidejussione bancaria o assicurativa) di ammontare corrispondente all’importo non versato. La somma restante deve essere pagata entro l’ultimazione dei lavori, in tre rate annuali di pari importo. 

 

Incidenza del contributo di costruzione 
Il contributo di costruzione è commisurato all’incidenza del contributo sul costo di costruzione (per la funzione residenziale e ad essa assimilabile deve essere versato il “Contributo sul C.C.”, per la funzione ed opere non destinate alla residenza deve essere versato il “D+S”) ed al versamento degli oneri di urbanizzazione.

 

Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono stabiliti periodicamente dalla Regione E.R. secondo criteri e tariffe indicate nelle tabelle parametriche (delibere C.R. n. 849 e 850 del 04.03.1998), sui i quali i comuni hanno dovuto effettuare alcune scelte. Il Comune di Sala Baganza ha deliberato in merito con atti di CC n. 85 del 28.12.2006 e n. 67 del 21.12.2007; con quest’ultima delibera sono stabilite le vigenti tariffe per metro quadrato di superficie utile.

 

Il contributo sul costo di costruzione per la destinazione residenziale e ad essa assimilabile (commerciale, direzionale e turistico-alberghiera) è calcolato applicando sulla superficie complessiva il costo per metro quadrato di costruzione, sulla base delle indicazioni della delibera di C.R. n. 1108 del 29.03.1999 e n. 522 del 20.04.1999, conseguentemente alle quali il Comune di Sala Baganza ha deliberato con atti di C.C. n. 76 del 30.11.1999 e n. 66 del 21.12.2007. La tariffa dovuta per metro quadro di costruzione è adeguata annualmente dal Comune in base alla rivalutazione istat.

L’incidenza del contributo per opere od impianti non destinati alla residenza (D+S) è stabilito con regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 84 del 28.12.2006. Esso si applica agli edifici od opere non destinate alla residenza (e quindi non per la funzione residenziale e ad essa assimilabile, per la quale si applica il “contributo sul C.C.”). La tariffa a metro quadrato di superficie utile può essere adeguata annualmente con determina del responsabile dell’Area Servizi alla Collettività e per il Territorio in base alla rivalutazione Istat. 

 

Nella presente sezione sono pubblicati gli atti deliberativi afferenti le tariffe necessarie per il calcolo ed il versamento del contributo di costruzione dovuto.

 

Pubblicato il 
Aggiornato il